Autotrasporto
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Il MIT ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a GIUGNO 2024.
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di GENNAIO 2024, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo. Segue Tabella
Categoria
A B C D
Veicolo
Costo Km unitario min max min max min max min max
ACQUISTO
Acquisto veicolo 0.0297 0.1934 0.0546 0.2693 0.1068 0.5873 0.2219 0.7095
Acquisto rimorchio 0.0036 0.0273 0.0083 0.0688 0.0131 0.1210 0.0403 0.1210
Acquisto semirimorchio 0.0071 0.0095 0.0142 0.0451 0.0166 0.1044 0.0202 0.1044
MANUTENZIONE
Manutenzione veicolo 0.0178 0.1008 0.0308 0.1008 0.0415 0.1008 0.0498 0.1246
Manutenzione rimorchio 0.0012 0.0036 0.0047 0.0059 0.0071 0.0119 0.0119 0.0237
Manutenzione
semirimorchio 0.0036 0.0036 0.0047 0.0059 0.0071 0.0119 0.0119 0.0237
REVISIONI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000
PNEUMATICI
Pneumatici veicolo 0.0059 0.0320 0.0166 0.0819 0.0854 0.1566 0.0949 0.1566
Pneumatici rimorchio 0.0047 0.0071 0.0308 0.0937 0.0577 0.1530 0.0617 0.1080
Pneumatici semirimorchio 0.0202 0.0617 0.0308 0.1139 0.0403 0.1602 0.0617 0.1661
Bollo
Bollo veicolo 0.0000 0.0153 0.0000 0.0071 0.0012 0.0082 0.0000 0.0118
Bollo massa rimorchiabile 0.0000 0.0118 0.0000 0.0106 0.0012 0.0118 0.0000 0.0118
Assicurazioni 0.0006 0.0294 0.0059 0.0317 0.0118 0.0412 0.0165 0.0470
Ammortamento
Ammortamento veicolo 0.0119 0.0807 0.0225 0.1115 0.0439 0.2432 0.0914 0.2930
Ammortamento rimorchio 0.0012 0.0095 0.0024 0.0237 0.0047 0.0415 0.0142 0.0415
Ammortamento
semirimorchio 0.0000 0.0036 0.0047 0.0154 0.0059 0.0356 0.0071 0.0356
Altro
Stipendio 0.4152 0.4580 0.4295 0.4710 0.4413 0.4864 0.4413 0.4864
Trasferte 0.0009 0.0000 0.0095 0.0830 0.0095 0.0830 0.0095 0.0830
Straordinari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0344 0.0000 0.0356 0.0000 0.0356
Energia 0.1436 0.2102 0.2333 0.2897 0.3727 0.4057 0.4222 0.5198
Pedaggiamento 0.2005
Totale 0.868 1.458 1.104 2.065 1.468 3.001 1.777 3.30
Nei giorni scorsi sul sito di Asfinag (www.asfinag.at), la società pubblica di gestione delle
strade austriache, è stata pubblicata la notizia relativa alla decisione di limitare a una sola corsia per
senso di marcia, la circolazione dei veicoli sul tratto autostradale della A13 che interessa il Ponte
Lueg, a partire dal 1° gennaio 2025. Tale decisione è stata presa per garantire la sicurezza della circolazione sul Ponte stesso e la
durata di tale limitazione è strettamente correlata al tempo necessario per costruire il nuovo Ponte
parallelo, che andrà a sostituire l’attuale.
Le scriventi Associazioni fanno rilevare come, trattandosi di un’infrastruttura che insiste su
un corridoio europeo della rete Ten-T (Scan-Med), questa decisione avrebbe dovuto essere adottata a
seguito di un coordinamento e non in modo unilaterale.
Sul versante italiano della A22 esistono manufatti costruiti nello stesso periodo temporale
per i quali non sono state adottate analoghe misure restrittive del traffico. Questo fa ritenere che le
motivazioni addotte dall’Austria sull’urgenza dell’intervento e sulla gravità delle condizioni del Ponte
Lueg debbano essere accertate da un Organismo terzo.
Dal momento che il nostro Paese non è stato informato – e riteniamo non lo siano stati
nemmeno gli altri Paesi dell’Arco alpino – né tantomeno consultato sulla necessità di costruire una
nuova infrastruttura alternativa al Ponte Lueg, chiediamo che la S.V. intervenga per stigmatizzare tale
comportamento e mettere in campo le azioni ritenute utili a chiarire la situazione reale.
Da ultimo ricordiamo che la Decisione n° 357/2009 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 aprile 2009, pubblicata su GUCE serie L 109, impone agli Stati membri che
intendano introdurre disposizioni legislative regolamentari o amministrative di consultare
preventivamente gli Uffici della Commissione, in tempo utile e per iscritto, informandone
contemporaneamente gli altri Stati membri. Ciò al fine di evitare che ciascun Paese intervenga con
provvedimenti unilaterali che hanno conseguenze sulla circolazione internazionale.
Per le suddette ragioni, le nostre Associazioni ritengono opportuno di:
• aprire le interlocuzioni con l’Austria per la costituzione di un Comitato tecnico internazionale
a guida UE – cui partecipi anche l’Italia – per valutare lo stato dell’infrastruttura e
l’adeguatezza del provvedimento di limitazione della circolazione;
• discutere insieme alla Ue e ai Paesi interessati le soluzioni da adottare, tenendo presente anche
la best practice tecnico-ingegneristica maturata in Italia dalla A22 (viadotto di Colle Isarco);
• prevedere che contestualmente a qualunque misura limitativa della capacità di circolazione
dei mezzi pesanti al Brennero, venga sospeso sia il divieto notturno sulla A12 che la
maggiorazione del pedaggio notturno sulla A13;
• impedire che i mezzi in circolazione interessati da tale divieto al Ponte Lueg siano obbligati
a stazionare sul territorio dei Paesi confinanti (Italia e Germania) come accade attualmente, a
causa degli incolonnamenti di veicoli dovuti alla misura del “dosaggio” attuato a Kufstein;
• vietare qualsiasi discriminazione fra traffico pesante e leggero su tale arteria, come già
annunciato da Asfinag, che in alcune giornate di traffico particolarmente elevato prevede
l’apertura delle due corsie solo per i veicoli leggeri;
• vietare qualsiasi discriminazione tra il traffico di transito e quello locale con
partenza/destinazione in Tirolo.
Le nostre Associazioni sono certe che Lei condividerà quanto finora rappresentato e che si
attiverà con la consueta tempestività nei confronti della Commissione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha definito le agevolazioni fiscali per il 2024 a favore degli autotrasportatori. Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è stata stabilita una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro. Questa deduzione è valida una sola volta per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
La Delibera con le disposizioni per accedere alla riduzione dei pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 Sulla G.U. n 116 del 20 maggio 2024 . Restano invariate le classi Euro dei veicoli che possono beneficiare del rimborso del pedaggio (EuroV e superiori) e le due modalità di presentazione della domanda.
1 | PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI
dalle ore 9.00 di mercoledì 5 giugno 2024 e fino alle ore 14.00 di martedì 11 giugno 2024
da effettuare esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli Autotrasportatori.
2 | INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA, FIRMA E INVIO DELLA DOMANDA
dalle ore 9.00 di lunedì 24 giugno 2024 fino alle ore 14.00 di martedì 23 luglio 2024
è possibile procedere all’invio della domanda soltanto per le imprese che abbiano provveduto a prenotare la domanda di rimborso nella Fase 1.
La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti; se all’interno di queste realtà sono presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato. Ognuna di queste imprese, per aver diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200mila euro. Come per lo scorso anno, la riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo; la riduzione non può andare oltre al 13% del valore del fatturato annuo. Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne, vale a dire con ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00, con uscita prima delle 6,00 del mattino successivo. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo del pedaggio nelle ore notturne. Le riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. L’Albo Autotrasporto procederà ai rimborsi tramite i Service Provider .
Il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli autotrasportatori comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l’attività di trasporto per tutta la durata della sospensione. Questo il parere dell’Avvocatura dello Stato che a questo proposito era stata richiesta di un parere dall’Albo dell’Autotrasporto dopo l’abrogazione del contributo Art. La norma abrogata prevedeva la possibilità (per gli Stati membri) di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada ed è quella che ha permesso all’Italia di prevedere una disciplina specifica sull’accesso al mercato. Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che l’abrogazione della norma non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada. Per questo motivo, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”. Il Comitato Centrale dell’Albo ha recentemente richiesto un parere all’Avvocatura dello Stato riguardo al mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli autotrasportatori e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Questa richiesta è stata fatta a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, articolo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 mediante il Regolamento (UE) 2020/1055, che ha riguardato l’applicabilità degli articoli 19 e 63 della Legge 298/1974. L’Avvocatura dello Stato ha stabilito che il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo comporta la sospensione dell’impresa dallo stesso Albo, non consentendo all’impresa di continuare l’attività di trasporto per la durata della sospensione. È importante notare che l’articolo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009, che è stato abrogato, consentiva agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi alle imprese per l’esercizio della professione di trasportatore su strada. In questo contesto, l’Italia aveva adottato una disciplina specifica sull’accesso al mercato. Tuttavia, secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato, l’abrogazione di questa norma non ha alcuna incidenza sulle disposizioni della Legge 298/1974, che riguardano le condizioni per l’esercizio dell’attività, non i requisiti per l’esercizio della professione su strada. Pertanto, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione “non influisce sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e sulle conseguenze del mancato pagamento (articoli 63 e 19)”.