Il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli autotrasportatori comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l’attività di trasporto per tutta la durata della sospensione. Questo il parere dell’Avvocatura dello Stato che a questo proposito era stata richiesta di un parere dall’Albo dell’Autotrasporto dopo l’abrogazione del contributo Art. La norma abrogata prevedeva la possibilità (per gli Stati membri) di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada ed è quella che ha permesso all’Italia di prevedere una disciplina specifica sull’accesso al mercato. Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che l’abrogazione della norma non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada. Per questo motivo, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”. Il Comitato Centrale dell’Albo ha recentemente richiesto un parere all’Avvocatura dello Stato riguardo al mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli autotrasportatori e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Questa richiesta è stata fatta a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, articolo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 mediante il Regolamento (UE) 2020/1055, che ha riguardato l’applicabilità degli articoli 19 e 63 della Legge 298/1974. L’Avvocatura dello Stato ha stabilito che il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo comporta la sospensione dell’impresa dallo stesso Albo, non consentendo all’impresa di continuare l’attività di trasporto per la durata della sospensione. È importante notare che l’articolo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009, che è stato abrogato, consentiva agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi alle imprese per l’esercizio della professione di trasportatore su strada. In questo contesto, l’Italia aveva adottato una disciplina specifica sull’accesso al mercato. Tuttavia, secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato, l’abrogazione di questa norma non ha alcuna incidenza sulle disposizioni della Legge 298/1974, che riguardano le condizioni per l’esercizio dell’attività, non i requisiti per l’esercizio della professione su strada. Pertanto, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione “non influisce sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e sulle conseguenze del mancato pagamento (articoli 63 e 19)”.