Sono stati comunicati i nuovi codici per i contributi autotrasporto per bonus carburanti validi per bio diesel e gasolio HVO. Per il bonus carburante, nell’ambito dei bonus trasporti, i carburanti bio diesel e gasolio HVO usufruiscono delle stesse agevolazioni. Sono perfettamente equiparabili, ai fini dei contributi e dei bonus trasporti previsti dalle attuali norme sull’autotrasporto italiano i carburanti di sintesi e biologici come il gasolio HVO e il bio diesel. L’Agenzia delle dogane ha istituito nuovi codici per identificare e distinguere contabilmente i prodotti energetici alternativi dal carburante tradizionale.
Gli esercenti depositi o impianti, che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’ufficio delle dogane competente e a utilizzare i nuovi Cadd, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023. Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico, precisa l’Agenzia delle dogane, ai fini fiscali, forma oggetto di separata contabilizzazione, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato. L’Agenzia ricorda che il trattamento specifico sul gasolio commerciale nonché delle altre agevolazioni per il gasolio, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati in sostituzione del gasolio commerciale “tradizionale”. L’Agenzia delle Dogane, in relazione ai quesiti applicativi nel frattempo intervenuti, ha fornito poi alcuni chiarimenti operativi. L’Agenzia fornisce alcune istruzioni operative, in particolare per l’unica tipologia di gasolio HVO relative a: modalità di tenuta dei registri di c/s in forma cartacea una volta presentata la documentazione per l’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio;l’aggiornamento della licenza per gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station) che erogano HVO; le modalità di separata contabilizzazione dell’HVO; l’obbligo dell’esercente impianto di distribuzione stradale di trasmissione del prospetto riepilogativo di cui all’art.25, comma 4-bis del TUA; le modalità di trasmissione per i depositi fiscali o commerciali in cui erano separatamente detenuti entrambi i prodotti energetici separando la giacenza contabile di tale prodotto energetico da quella del predetto gasolio.
L’ Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato i documenti ed il software necessari per accedere al rimborso accise relativo al 3° trimestre del 2023.La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023. Più precisamente trattasi del rimborso relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso ed imputabili ai corrispondenti mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore. a misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.La dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.