Titolo II
ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI E DIRITTI
Art. 5 – Associati
Possono far parte della Federazione tutte le imprese che esercitano l’attività di cui all’art.1.
L’adesione all’Associazione Territoriale aderente a Confetra, competente in base alla sede dell’impresa, comporta l’automatica adesione alla Federazione ed a tutte le altre Associazioni Territoriali ove l’impresa stessa ha una propria stabile organizzazione.
Qualora l’impresa abbia sede in una località per la quale non esista un’Associazione Territoriale aderente a Confetra, l’adesione resta comunque valida per la Federazione e per le Associazioni Territoriali aderenti a Confetra nelle località ove queste esistano e la Federazione segnalerà a Confetra il caso affinché promuova, ove possibile, la costituzione di una nuova associazione.
Nel caso previsto dal comma precedente la domanda di adesione deve essere inoltrata alla Federazione stessa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Possono altresì far parte della Federazione, le Associazioni a carattere regionale, provinciale e comunale nonché di categoria (o loro sezioni, o parti comunque denominate regolarmente costituite fra imprese che svolgono l’attività di cui all’art.1) nonché Associazioni, anche a carattere nazionale, costituite fra imprese che svolgono la stessa attività.
L’adesione alla Fedit ha durata annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Ai soli fini di cui sopra, l’adesione decorre dall’1 gennaio dell’anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione. L’associato che presente disdetta può chiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto salvo quanto previsto dal penultimo comma dell’art.7 per gli obblighi contributivi.
Art. 6 – Diritti degli Associati
Le imprese regolarmente iscritte ed in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i diritti previsti dal presente Statuto.
Gli associati hanno diritto ad avvalersi di tutti i servizi della Federazione nonché di quelli che discendano dalla sua appartenenza al sistema confederale e di investire la stessa dei problemi rientranti a vario titolo tra quelli di categoria.
Art. 7 – Contributi
Le imprese o associazioni di cui all’art. 5 sono tenute a corrispondere alla Federazione i contributi ordinari stabiliti dall’art. 66 del CCNL, ovvero in ragione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché di quanto stabilito dall’apposita convenzione prevista dal secondo comma dell’art.7 dello statuto della Confetra.
Eventuali contributi straordinari potranno essere stabiliti dall’Assemblea per situazioni ed esigenze particolari.
Il recesso di cui all’art. 5 non fa venire meno l’obbligo per l’impresa recedente di corrispondere i contributi dovuti per l’intero anno in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell’ultimo trimestre dell’anno, per l’intero anno successivo.
NOTA:
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* Si riporta di seguito l’art.7, 2° comma dello Statuto confederale:
“L’entità, le modalità di accertamento e di riscossione, nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate”.
Art. 8 – Perdita della qualità di associato
L’Associato perde tale sua qualità qualora la stessa venga meno nell’Associazione Territoriale aderente a Confetra ove l’impresa ha la propria sede.
Quanto precede comporta pure la perdita della qualità di Associato presso tutte le altre associazioni aderenti a Confetra ove l’impresa stessa abbia una stabile organizzazione.
Qualora dovessero insorgere al riguardo controversie fra Associazioni Territoriali aderenti a Confetra o fra questa e la Federazione esse saranno risolte, se possibile, di comune accordo, o in caso contrario in sede confederale. In quest’ultimo caso la Giunta Confederale deciderà senza possibilità di ulteriore appello.
Qualora l’impresa aderisca direttamente alla Federazione ai sensi dell’art.5., comma 3, la perdita della qualità di Associato avverrà:
a) per dimissioni;
b) per cessazione delle attività descritte all’art.1;
c) per espulsione.
Nel caso di cui al precedente comma le modalità ed i termini della cessazione della qualità di Associato verranno determinate dal Consiglio Direttivo.