Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Art. 9 – Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
1) l’Assemblea Generale;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Comitato di Presidenza
5) il Collegio dei Probiviri;
6) il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche non possono essere assunte che da persone appartenenti o che abbiano appartenuto alla Categoria rappresentata dalla Federazione.
Fanno eccezione i Revisori che possono essere scelti anche fra persone non appartenenti alla Categoria rappresentata dalla Federazione.
La determinazione di eventuali emolumenti e/o rimborsi di spese è di competenza del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Assemblea
L’assemblea è costituita dai rappresentanti delle singole imprese o delle associazioni di cui all’art. 5.
Essi dispongono congiuntamente di un numero di voti determinato in ragione del quoziente che si ottiene dividendo per 100 l’importo, espresso in Euro, dei contributi annui dovuti e versati, calcolato sulla base dell’anno che precede l’Assemblea. Le frazioni di quoziente valgono per un quoziente intero quando siano almeno pari alla metà.
Le imprese aderenti partecipano all’Assemblea con il legale rappresentante o un suo delegato. La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto.
Sono ammesse deleghe fra imprese nel limite di 20.
In deroga al limite numerico previsto dal precedente comma, le imprese aventi sede principale nell’ambito di un determinato territorio possono farsi rappresentare nell’Assemblea della Federazione da un rappresentante dell’Associazione aderente a Confetra territorialmente competente.
Art. 11 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
Ogni Assemblea è presieduta da un Presidente da essa stessa eletto.
Il Presidente eletto chiama il Segretario Generale della Federazione o uno dei partecipanti aventi diritto a voto, a fungere da Segretario dell’Assemblea ed invita l’Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali due scrutatori.
Art. 12 – Convocazione e costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 maggio per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/5 dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione con avviso spedito alle imprese aderenti con lettera ordinaria almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
Analogo avviso verrà inviato alle Associazioni Territoriali aderenti a Confetra affinché possano rendere edotti i propri Associati.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
In casi di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma, e.mail o telefax senza l’osservanza dei termini di cui ai paragrafi precedenti, con almeno 3 giorni di anticipo.
Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea
Salvo quanto disposto dall’art.32, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia trascorsa un’ora l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Le votazioni si svolgono con voto palese salvo che l’Assemblea non stabilisca a maggioranza modalità diverse.
Le deliberazioni relative a persone sono votate a scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida all’unanimità di procedere diversamente; per l’elezione dei Vice Presidenti ogni avente diritto può esprimere preferenze in misura non superiore al 50% del numero dei Vice Presidenti da eleggere.
Art. 14 – Compiti dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
a) la determinazione delle direttive di massima cui la Federazione deve uniformarsi nelle sue molteplici attività;
b) la discussione e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio;
c) l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Federazione, nonché di quindici membri del Consiglio Direttivo.
d) deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Federazione secondo le modalità previste dall’art.32;
e) quant’altro precisato nel presente Statuto.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
a) il Presidente della Federazione;
b) il precedente Presidente;
c) i sei Vice Presidenti;
d) i quindici Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale;
e) i cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo eletto.
Art. 16 – Costituzione e convocazione del Consiglio Direttivo
I Consiglieri durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera ordinaria o per telefax spediti almeno 10 giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza può essere convocata telegraficamente, per telex o per telefax, con almeno 3 giorni di anticipo.
Intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario Generale, i Probiviri ed i Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare i Presidenti di Associazioni aderenti a Confetra o terzi in veste di esperti.
I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall’incarico e sostituiti mediante cooptazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di una sua assenza, da un vice Presidente designato. In mancanza di designazione, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano in età.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione. A fungere da Segretario può essere chiamato il Segretario Generale della Federazione o un Consigliere designato dal Consiglio. In caso di parità delle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare i cinque Consiglieri di cui all’art.15 lett. e;
b) specificare le direttive di massima dell’attività federativa secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea;
c) deliberare il progetto di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da presentare all’Assemblea;
d) deliberare il preventivo economico e finanziario dell’esercizio;
e) istituire le Sezioni per l’esame e lo studio di problemi propri di determinate attività specialistiche delle Aziende associate;
f) istituire uffici staccati e delegazioni della Federazione stabilendone i compiti;
g) stabilire le modalità di adesione delle imprese direttamente alla Federazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art.5;
h) proporre al Presidente la nomina o la revoca del Segretario Generale;
i) determinare eventuali emolumenti e/o rimborso spese come previsto dall’art.9;
j) deliberare l’adesione della Federazione agli organismi di carattere internazionale e/o nazionale ai sensi dell’art.3;
k) quant’altro precisato nel presente Statuto;
l) determinare le modalità ed i termini della cessazione della qualità di associato ai sensi dell’ultimo comma dell’art.8.
Art. 19 – Presidente
Il Presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei voti presenti.
Dura in carica 3 anni, può essere rieletto, ma non può durare in carica per più di 9 anni consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di lite.
Il Presidente, o un suo rappresentante espressamente delegato, partecipa agli organismi confederali previsti dallo statuto della Confetra ed in particolare partecipa all’Assemblea convocata per la stipulazione della convenzione di cui all’art.7 dello statuto confederale richiamato dall’art.7 del presente Statuto.
Provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell’attività della Federazione.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce a tutti gli effetti il Presidente.
Detta lo schema per la predisposizione del rendiconto e del preventivo economico e finanziario d’esercizio. Dispone sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale, sentito il parere del Segretario Generale.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con i Vice Presidenti, ai fini di una costante collaborazione collegiale.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, i poteri previsti dal presente articolo.
Il Presidente deve assumere le funzioni non più tardi di 30 giorni dopo la sua elezione ed entro lo stesso termine deve compiere le designazioni statutarie.
Art. 20 – Vice Presidenti
I Vice Presidenti, in numero massimo di sei, coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate.
Vengono eletti dall’Assemblea e possono essere confermati.
I sei Vice Presidenti saranno individuati nel numero di almeno due tra i rappresentanti le imprese che svolgono per conto di terzi l’attività di trasporto e spedizione di collettame terrestre, marittimo, aereo e/o combinato, nel numero di almeno due tra i rappresentanti le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e nel numero di almeno uno tra i rappresentanti le imprese che svolgono attività postali.
Art. 21 – Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dall’ex Presidente dell’Associazione che per ultimo ha rivestito la carica, dai Vice Presidenti e dai membri designati dalla Fedit nella Giunta della Confetra; il Comitato di Presidenza è convocato per iniziativa del Presidente e possono essere chiamati a farne parte, di volta in volta, singoli consiglieri esperti.
Ha natura consultiva e collabora con la Presidenza nell’attuazione delle direttive dell’Assemblea Generale e delle indicazioni del Consiglio.
In particolare il Comitato di Presidenza:
approfondisce ed elabora i temi di particolare rilevanza all’attenzione della FEDIT;
valuta le candidature per la nomina dei rappresentanti della FEDIT presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, nonché i delegati per le trattative sindacali, fornendo indicazioni sulle posizioni da assumere;
propone al Consiglio Direttivo la nomina dei cinque Consiglieri di cui all’art. 18, lettera a);
collabora nell’organizzazione degli uffici per lo svolgimento dei servizi dell’Associazione;
elabora il rendiconto ed il preventivo economico e finanziario;
può inoltre esercitare, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dal Consiglio e può sostituirsi a quest’ultimo in caso di urgenza, salvo ratifica.
Il Comitato di Presidenza si riunisce normalmente ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo disponga il Presidente.
Art. 22 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati, anche tra persone estranee alla Federazione, dall’Assemblea Generale, che ne designa il Presidente. Durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.
Il Collegio si riunisce almeno 4 volte all’anno su invito del proprio Presidente. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Federazione lo richieda.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economico finanziaria della Federazione curando che per qualsiasi atto amministrativo vengano seguite le norme di legge, di sana amministrazione e che siano osservate le disposizioni degli organi della Federazione.
In particolare cura la verifica anche statutaria delle operazioni nei libri contabili e procede all’esame del rendiconto economico e finanziario di esercizio, presentando la relazione annuale al Consiglio Direttivo per la successiva trasmissione all’Assemblea Generale.
In ogni riunione il Collegio redige verbale su apposito libro relazionando, se del caso, i Membri del Consiglio.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell’Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri, è nominato dall’Assemblea Generale che ne designa anche il Presidente. I Probiviri durano in carica 3 anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche associative.
Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati e la Federazione, oppure fra gli associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta.
Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione proposte dal Consiglio Direttivo e sull’interpretazione statutaria.