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fondi autotrasporto: Ministro Salvini ottiene priorità imprese itaòliane

Le imprese di autotrasporto italiane avranno la precedenza su quelle estere per quel che riguarda i fondi destinati al settore. La decisione è stata assunta ieri dal consiglio dei ministri su proposta del ministro del MIT Matteo Salvini che ha proposto e ottenuto una modifica delle regole dei fondi destinati all’autotrasporto. Nel testo originario del Dl Aiuti ter infatti, la norma sull’autotrasporto prevedeva l’accesso ai finanziamenti anche alle imprese straniere di altri Paesi membri dell’Ue. Il dicastero ha ottenuto di specificare che possono beneficiare delle risorse solo le realtà stabilmente in Italia. Sul piatto ci sono 100 milioni, di cui 85 per chi si occupa di movimentazione delle merci. Resta da capire cosa significhi “stabilmente in Italia”: vuol dire che i gruppi stranieri (DHL ed altri) che operano stabilmente in Italia,  ma hanno sede di comando altrove sono esclusi oppure, come per la maggior parte di essi, pur avendo la sede centrale all’estero, operabno stabilmente in italia e quindi avranno o stesso trattamento di quelle italiane?

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Autotrasporto Circolari

Circ. 92-2022 – Autotrasporto – Accesso alla professione – Corresponsione imposta di bollo per dimostrazione del requisito di stabilimento

Nella circolare che segue il MIMS, riguardo l’accesso alla professione di autotrasportatore, precisa i casi nei quali si dovrà pagare l’imposta di bollo. Per quelle già operanti, necessaria la presentazione del nuovo allegato 1-bis. Circ. 92-2022

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Autotrasporto Circolari

Circ. 91-2022 – Autotrasporto – Credito d’imposta per acquisto gasolio – Istituzione codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 28 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio al netto dell’Iva nel primoCirc. 91-2022
trimestre dell’anno 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto
terzi che utilizzano veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate e di
categoria ecologica Euro 5 e superiori.
Il codice da utilizzare è 6989 ed è denominato credito d’imposta per l’acquisto
di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50.
I beneficiari possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

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Autotrasporto

Aquisto gasolio:Agenzia delle Entrate istituisce codice tributario del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la compensazione, tramite modello F24 del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto merci. In pratica  la misura adottata prevede per le imprese che esercitano attività di trasporto merci, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Sarà compito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e l’importo del credito concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche anche parziali. L’Agenzia delle Entrate da parte sua, in fase di elaborazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti, verificherà che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato dal Ministero; in caso contrario l’Agenzia potrà scartare il modello F24, tenendo anche conto delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. L’ammontare del beneficio da utilizzare in compensazione può essere visualizzato accedendo dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 in compensazione del credito d’imposta è “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto”. In sede di compilazione del modello F24, il codice dovrà essere utilizzato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

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Circolari Lavoro

Circ. 90-2022 – Lavoro – Fiscale – Misure fiscali per il welfare aziendale -Bonus 600 euro ai dipendenti. Chiarimenti Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”)… Circ. 90-2022

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Autotrasporto

Autotrasporto: il Governo deciso a riproporre il credito d’imposta e il taglio delle accise fino al 31 dicembre

Nel primo decreto aiuti del governo Meloni, “in corso di perfezionamento (c.d. ‘Aiutiquater’)”, saranno riproposti i crediti di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre.  La notizia, pubblicata dall’Agenzia di Stampa Ansa informa che: “Il Governo ha deciso di confermare l’obiettivo di deficit per il 2022 del DEF e di utilizzare il risultante spazio di bilancio, quantificabile in poco più di nove miliardi, in larga parte a copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell’energia”. Il governo, prosegue il dispaccio dell’Ansa” disporrà la copertura degli effetti finanziari degli acquisti di gas naturale effettuati nei mesi scorsi dal Gestore dei servizi energetici, pari a 4 miliardi, rimuovendo la previsione di legge che il gas acquistato dal Gse venga rivenduto entro la fine del 2022. La misura sarà prevista in “un apposito decreto-legge in corso di perfezionamento (c.d. ‘Aiutiquater’)”, come si legge nella Nadef, approvata ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicata dal Mef. La misura “consentirà di rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica”. “Poiché la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe essere temporanea – si spiega nella Nadef -, ciò consentirà di rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite. I proventi attesi in base ai prezzi a termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023”.

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Autotrasporto Circolari

Circ. 89-2022 – Autotrasporto – Credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue – Modalità operative per la richiesta del contributo – Apertura dei termini per la presentazione delle istanze dal 4 novembre 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha definito le modalità e i termini con cui le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo … Circ. 89-2022

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Autotrasporto Circolari

Circ. 88-2022 – Autotrasporto – Albo degli autotrasportatori – Contributi anno 2023

Con la delibera indicata in oggetto, il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha fissato la misura dei contributi dovuti dalle imprese … Circ. 88-2022

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Autotrasporto Circolari

Il Mims diffonde le modalità di erogazione per il sostegno agli acquisti dell’AdBlu 2022

La Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto del MIMS,Con decreto dirigenziale n.446 del 25 ottobre 2022, ha diffuso le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del costo del gasolio, utilizzato come carburante, che le stesse imprese hanno subito in relazione ai consumi dell’additivo AdBlue riferiti alla annualità 2022. Il decreto stabilisce che le risorse, pari a 29.600.000 milioni, sono destinate alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. Le risorse stanziate sono assegnate alle imprese nella misura del 15% della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente AdBlue impiegato in veicoli di categoria Euro V o superiore utilizzato nelle attività di trasporto merci per conto di terzi, al netto di imposta sul valore aggiunto e comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il decreto sottolinea che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta pari al 15% avviene attraverso la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei monopoli, già utilizzata dalle imprese per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta del 28% sugli acquisti di gasolio effettuati durante il I trimestre 2022, a partire dalle ore 10,00 del prossimo venerdì 4 novembre 2022 e resterà fruibile fino alle ore 24,00 del 29 novembre 2022. In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine. Come già nelle altre agevolazioni, si potrà accedere  alla piattaforma esclusivamente tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, si potrà procedere con l’inserimento della domanda, unica per ogni azienda. È prevista inoltre l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci. Il richiedente che accede alla piattaforma deve selezionare il soggetto per cui intende operare: sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale) e aziende di cui è rappresentante legale o incaricato. Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza. Le domande, inoltre, devono contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente AdBlue relativamente all’annualità 2022 ed il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. La piattaforma è articolata in due aree distinte: area inserimento istanza; area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile inserire una istanza,  inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata ovvero inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata. Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria. I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori. I file da allegare alla domanda, così come indicato nel modello pubblicato sul sito istituzionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dovranno contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti: file fatture (una riga per ogni fatture indicata); identificativo SDI fattura; tipo fattura (CARB/NO CARB); importo fattura; importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell’importo fattura).

 

FILE TARGHE (UNA RIGA PER OGNI TARGA INDICATA IN FATTURA):Identificativo SDI fattura; Targa; Contratto di noleggio (SI/NO); Codice paese automezzo.

Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo. Quanto all modalità di fruizione del credito d’imposta, si precisa che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Quanto poi alla trasmissione dei dati il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA. L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Nel decreto infine si sottolinea la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. In aggiunta a quanto detto, si rimanda al sito istituzionale del MIMS per poter consultare i file di esempio per l’invio delle fatture e delle targhe https://mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto.  Infine, si sottolinea che le FAQ da seguire per la corretta compilazione dei files sono le stesse prodotte per il recupero del credito di imposta del 28% riguardante gli acquisti di gasolio riferiti al I° trimestre 2022 per le quali si rinvia al relativo link del sito del MIMS https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di-erogazione.  Con Decreto Direttoriale (scaricabile in allegato) n.460 del 27 ottobre 2022 il MIMS ha reso noto che, a decorrere dalle ore 10,00 del 2 novembre 2022, sarà possibile registrarsi sulla piattaforma per tutti coloro che non lo avevano già fatto in occasione della presentazione delle istanze di recupero del credito di imposta del 28% sugli acquisti di gasolio effettuati durante il I trimestre 2022.

 

 

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Albo Autotrasporto: definite le quote 2023, versamento entro il 31 dicembre prossimo

Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori ha approvato la delibera n.10 del 18 ottobre 2022 con la quale sono state definite le quote d’iscrizione allo stesso albo da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi riferite all’annualità 2023. Entro il 31 dicembre 2022, le imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2022, debbono corrispondere, per l’annualità 2023, la quota prevista.  La quota da versare per l’anno 2023 è suddivisa in diverse voci che potrete leggere sulla delibera:

1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese iscritte all’albo pari a euro 30,00;

2. Un’ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 = 5,16

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 =10,33

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 50 = 25,82

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 = 103,29

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200 = 258,23

– Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200 = 516,46

3. Un’ulteriore quota dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

– Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché’ per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi = 5,16

– Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché’ per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi = 7,75

– Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché’ per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi = 10,33

Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it, per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2023 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

A. pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell’applicazione dei pagamenti. L’utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;

B. pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L’utente stampa o visualizza il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2023 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

In caso di mancato pagamento, come è noto, l’iscrizione all’Albo dell’impresa sarà sospesa e, trascorso inutilmente il termine di due anni senza che il pagamento sia avvenuto, si potrà incorrere nella cancellazione dell’impresa sulla base del presupposto che l’attività dell’impresa sia, di fatto, cessata.