Roma 10 maggio: Il Consiglio di Stato ha emesso il 2 marzo 2018 un parere che conferma l’equiparazione tra l’interscambio differito delle pedane attuato dagli autotrasportatori d’ora in avanti è equiparato alla vendita di cose usate, con i conseguenti adempimenti; è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella seduta del 2 marzo 2018 . La gestione dei pallet riutilizzabili è un onere che le imprese di autotrasporto devono spesso accollarsi per mantenere i clienti, anche se per loro rappresenta un costo e una complicazione burocratica. Infatti, recuperare una pedana usata vuota quando si scaricano quelle cariche comporta una perdita di tempo per l’autista, che la deve controllare e caricare sul camion. Inoltre, l’autotrasportatore può essere tenuto a rimborsare pallet danneggiati o falsi. Infine, se l’interscambio è differito (ossia il numero di pallet ritirati è diverso da quelli consegnati) rientra secondo la Legge nell’ambito del commercio di cose usate, che impone anche la tenuta di un registro giornaliero delle operazioni svolte.
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Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha precisato che nessuna sanzione è applicabile all’impresa di autotrasporto … Circ. 44-2018
Con la nota indicata in oggetto la Direzione per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, alla luce di una recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea … Circ. 43-2018
Dal prossimo 22 maggio diverrà operativo il Regolamento indicato in oggetto con cui è stata regolamentata a livello comunitario la consegna transfrontaliera dei pacchi … Circ. 42-2018
Roma 8 maggio: Il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion non si può considerare riposo. Il ministero dell’Interno è tornato sulla questione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue che aveva confermato tale divieto. Dopo aver preso atto della mancanza, in Italia, di una specifica sanzione amministrativa relativa a tale fattispecie, a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’Ue come in Germania, Francia e Belgio, e a seguito di consultazioni intercorse con il MIT, il ministero dell’Interno ha stabilito che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto. Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%), comporta il pagamento di una somma di denaro da € 425 ad € 1701, somma che è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta. Il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 giorni. In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30%. La violazione – precisa il ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate
Roma 8 maggio: La Commissione Lavoro del Parlamento Europeo ha espresso e trasmesso alla Commissione Eu il parere su distacco, cabotaggio e divieto di riposo in cabina. Trattandosi di pareri è ovvio che la Commissione ne terrà conto senza sentirsi vincolata, ma di solito sono cose che pesano e possono avere grande influenza sui provvedimenti finali che verranno votati fine maggio in modo definitivo. Distacco: la Commissione Lavoro è del parere che debbano essere applicate anche all’autotrasporto le norme comunitarie sul distacco internazionale e cioè che, a parità di lavoro, deve applicarsi il salario previsto nel paese ospitante fin dal primo giorno e non dal terzo come è attualmente. Cabotaggio: viene consigliato un limite consecutivo di due giorni per le operazioni di cabotaggio. Riposo in cabina: gli eurodeputati consigliano di prendere in considerazione una maggiore flessibilità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di fattura elettronica con due diversi provvedimenti: … Circ. 41-2018
Roma 3 maggio: L’8 aprile 2018 è scaduto il mandato del Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, ma il ministro dei Trasporti non ha ancora firmato il decreto per nominare il nuovo comitato centrale, né allo stato risultano evidenze che facciano pensare che il Ministro uscente Del Rio, sia intenzionato a farlo preferendo magari lasciare al suo successore l’avvio della procedura.
Tuttavia il Comitato in scadenza può restare in carica come supplente al massimo per quaranta giorni, ossia fino al 19 maggio, data dopo la quale l’Albo resterebbe senza conducente . Ad aggravare il problema si aggiunge infine la difficile congiuntura politica legata alle incertezze sulla formazione del nuovo Governo, se non alla possibilità per nulla remota che si vada a nuove elezioni e che l’attuale Governo sia chiamato alla gestione provvisoria fino a nuovo Governo. E’ quindi presumibile pensare che se il quadro politico permanesse in queste nebbie, sia proprio Del Rio ad emanare il decreto di rinnovo.
A completamento del piano di attività per l’anno 2018, nella giornata di ieri il Consiglio Direttivo di Ebilog … Circ. 40-2018