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Autotrasporto

autotrasporto: divieti circolazione periodo Luglio-Agosto 2023

 I GIORNI DI DIVIETO NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023:

LUGLIO
Sabato 1 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00

Sabato 8 luglio 8.00-16.00
Domenica 9 luglio 7.00-22.00

Sabato 15 luglio 8.00-16.00
Domenica 16 luglio 7.00-22.00

Venerdì 21 luglio 16.00-22.00
Sabato 22 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00

Venerdì 28 luglio 16.00-22.00
Sabato 29 luglio 8.00-16.00
Domenica 30 luglio 7.00-22.00

AGOSTO
Venerdì 4 agosto 16.00-22.00
Sabato 5 agosto 8.00-22.00
Domenica 6 agosto 7.00-22.00

Venerdì 11 agosto 16.00-22.00
Sabato 12 agosto 8.00-22.00
Domenica 13 agosto 7.00-22.00

Martedì 15 agosto 7.00-22.00

Sabato 19 agosto 8.00-16.00
Domenica 20 agosto 7.00-22.00

Sabato 26 agosto 8.00-16.00
Domenica 27 agosto 7.00-22.00

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per I-phone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

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Cassazione: sentenza su responsabilità perdita merci in materia di sub-trasporto

La Corte Suprema, in relazione ad un ricorso riguardante la responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, ha stabilito che i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’articolo 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Tale domanda di manleva trova la propria causa nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.

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Galleria Monte Bianco: chiusura per lavori dalle 17 del 4 settembre alle 22 di ounedi 18 dicembre

La società Tmb-Geie, che gestisce la galleria stradale del Monte Bianco, ha annunciato la totale chiusura alla circolazione causa lavori di manutenzione e risanamento per circa 15 settimane, dalle ore 17 di lunedì 4 settembre alle ore 22 di lunedì 18 dicembre 2023. Sarà la prima volta che verranno eseguiti lavori di bonifica profonda di queste dimensioni sulla struttura del Traforo dalla sua costruzione 60 anni fa. Per questo motivo, in questa prima fase, verranno svolti test per «lavori di risanamento profondi sulla struttura, con importanti interventi di genio civile sull’impalcato su cui poggia il piano viabile e sulla volta». Una seconda fase test si svolgerà nel 2024.Il cantiere del 2023 sarà lungo 600 metri per risanare la volta in due tratti di galleria. La società precisa che «la realizzazione di questi lavori comporterà lo smontaggio di tutti gli impianti di sicurezza presenti sulla volta – gli acceleratori per il controllo della corrente d’aria longitudinale, le telecamere e la rilevazione automatica di evento, il cavo termometrico, ecc. – impianti che rappresentano uno dei pilastri su cui si fonda il dispositivo di sicurezza. Nell’impossibilità di rimuoverli ogni sera e rimontarli ogni mattina, questo cantiere richiederà perciò una chiusura totale al traffico».Nella primavera del 2024 saranno attuati altri interventi su 640 metri della volta, per una spesa totale per i due periodi di 50 milioni di euro. I lavori di risanamento consisteranno principalmente in una nuova impermeabilizzazione contro le infiltrazioni di acqua. La società di gestione ha scelto come periodo dei lavori l’autunno perché l’affluenza di veicoli è più bassa, soprattutto quelli leggeri (che nel 2022 hanno rappresentato il 67% del traffico totale).

fonte  UOMINI e TRASPORTI

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spese non documentate 2022: scende a 48 euro la deduzione forfettaria

Il MIT ed il MEF nei giorni scorsi hanno deciso di far scendere a 48 euro la deduzione forfettaria per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) la deduzione forfettaria di 48 euro spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Quanto ai riflessi di tale deduzione sulla dichiarazione dei redditi, Agenzia delle Entrate ha stabilito che bisognerà riportare la deduzione forfetaria nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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MIT: dalle 10.00 di lunedì 26 giugno partono le domande per i contributi acquisto veicoli basso impatto ambientale, scadenza 11 Agosto 2023

E’ pronto il Decreto Direttoriale numero 242 dell’8 giugno 2023 che stabilisce i termini e i modi per presentare la domanda per ottenere i contributi per l’acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale. La procedura sarà solo online, attraverso la posta elettronica certificata dalle 10.00 di lunedì 26 giugno 2023. I contributi riguardano un solo periodo d’incentivazione, che va dal 26 giugno all’11 agosto 2023. La procedura è divisa in due fasi, la prima per la prenotazione e la seconda per l’invio dei rendiconti dell’investimento. Possono presentare la domanda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, comprese le strutture societarie (come i consorzi) da loro formate. Il sistema di erogazione prevede che saranno considerate in ordine cronologico le domande presentate fino all’esaurimento delle risorse, il cosiddetto click-day. È importante quindi non aspettare l’ultimo minuto per avviare la procedura. La scadenza è alle 16.00 dell’11 agosto 2023. La società del ministero dei Trasporti, la Ram, gestisce l’erogazione dei fondi e sul suo sito web (www.ramspa.it) aggiorna l’elenco delle richieste e i contatori delle somme ancora disponibili, divise per categoria di veicoli finanziata. Ram pubblicherà entro l’11 settembre 2023 l’elenco di tutte le domande giunte, che saranno soggette alle verifiche dei requisiti e della documentazione. Nel periodo d’incentivazione, l’impresa deve presentare una sola domanda che contiene tutti gli investimenti, anche se di tipologia diversa.

 

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carenza autisti: l’IRU lancia un nuovo piano internazionale per risolvere il problema

L’IRU, l’organizzazione mondiale dei datori di lavoro del trasporto su strada, che rappresenta oltre 3,5 milioni di operatori del trasporto su strada, e l’ITF, la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti, che rappresenta 18,5 milioni di lavoratori dei trasporti, hanno lanciato oggi un piano in tre punti per aiutare a risolvere la carenza di autisti. Il nuovo approccio mira ad alleviare la carenza di conducenti e gli squilibri del mercato del lavoro nel settore dei trasporti, garantire condizioni e standard di lavoro dignitosi per i conducenti che lavorano al di fuori del loro paese d’origine e semplificare e applicare le norme per lavoratori e datori di lavoro. Il segretario generale dell’IRU, Umberto de Pretto , ha dichiarato: “La carenza di autisti sta rapidamente andando fuori controllo. Bilanciare l’offerta e la domanda di manodopera globale attraverso semplici misure per facilitare l’immigrazione legale e fermare lo sfruttamento dei conducenti non residenti è un modo per risolvere il problema, sostenere il lavoro dignitoso e mantenere in movimento servizi vitali di trasporto su strada”. Il segretario generale dell’ITF, Stephen Cotton , ha dichiarato: “I governi, i datori di lavoro dei trasporti e le multinazionali dei trasporti devono collaborare con i sindacati per costruire un lavoro dignitoso per porre fine alla carenza di autisti. Il trasporto su strada sarà in grado di attrarre e trattenere i conducenti solo se si baserà sulla cooperazione tra tutte le parti interessate e i titolari dei diritti per garantire un lavoro dignitoso, diritti fondamentali del lavoro e autentiche tutele sociali”. Il piano delinea l’azione per le Nazioni Unite, i governi nazionali e l’industria:

1. Nazioni Unite e organizzazioni internazionali – sviluppare un quadro globale con linee guida chiare per proteggere i conducenti non residenti; migliorare le condizioni dei conducenti e aumentare la coesione sociale; e armonizzare gli standard di qualificazione e il riconoscimento transfrontaliero.

2. Governi nazionali – modificare e applicare le procedure di immigrazione di lavoro per proteggere i conducenti non residenti, ridurre la burocrazia per consentire una più facile immigrazione legale per i conducenti attuali e potenziali; promuovere il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi attraverso accordi bilaterali; investire e aumentare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul trasporto su strada; e sovvenzionare i programmi nazionali di formazione e integrazione.

3. Operatori del trasporto su strada – sviluppare programmi di integrazione operativa affinché i conducenti non residenti ricevano le stesse condizioni della loro forza lavoro nazionale; e sostenere i processi di formazione, gestione delle competenze e certificazione.

Il piano mira a bilanciare meglio i pool nazionali di manodopera – tra quelli con un surplus e quelli con un deficit di talento dei conducenti – senza esportare i problemi da un paese all’altro. Non dovrebbe prevalere sulle iniziative nazionali esistenti o danneggiare gli standard di sicurezza o le condizioni dei lavoratori.

Fonte IRU

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ANIASA: l’elettrico in Italia non decolla, il 30% immatricolazioni società di noleggio

L’elettrico non decolla in Italia e resta sotto la soglia del 4% delle auto nuove, ma almeno il 30% delle full electric viene immatricolata dalle società di noleggio. È il punto di partenza dei lavori organizzati da Aniasa, l’Associazione delle imprese della mobilità in capo a Confindustria, che ha realizzato uno studio con Bain & Company sui trend di cambiamento del mercato e sul peso crescente che le auto realizzate in Cina avranno sul mercato italiano. Le immatricolazioni di brand cinesi sono destinate a raggiungere il 4% al 2030, stando alle previsioni emerse nello studio, con un italiano su 5 che, pur preferendo brand europei, sta considerando marche cinesi perché più convenienti.

Da un lato, dunque, un quadro di incertezza economica, con con 6 italiani su 10 che nel 2022 hanno deciso di annullare o posticipare l’acquisto preventivato. Dall’altro l’aumento della propensione a scegliere il noleggio come forma di accesso ai servizi di mobilità. Nei primi 5 mesi dell’anno, con un mercato dell’auto comunque in ripresa sul 2022 (+26%), il noleggio veicoli ha registrato una crescita del 63%, che ha trainato l’intero comparto automotive, raggiungendo per la prima volta in modo stabile quota 33% dell’immatricolato nazionale. Con le aziende del comparto che hanno immatricolato il 30% delle auto elettriche e il 54% delle ibride plug-in.

«Lo studio condotto con Bain & Company – sottolinea Alberto Viano presidente di Aniasa – evidenzia una volta di più la centralità dell’auto nella mobilità degli italiani, sempre più inclini all’uso rispetto alla proprietà, e il ruolo strategico che il noleggio può giocare nella transizione ecologica del nostro parco circolante. Dati, questi, che rendono ancora più evidente l’opportunità di utilizzare, con interventi mirati, la leva fiscale, prevedendo l’Iva al 10% per i servizi di car sharing, ad esempio, accanto ad una e maggiore detraibilità e deducibilità per le vetture aziendali elettriche».

Il mondo del noleggio dunque conta una flotta di oltre 1,2 milioni di veicoli composta da modelli Euro6, oltre ad ibridi ed elettrici, che fa leva su emissioni ridotte rispetto al circolante. Un elemento non secondario visto che le incertezze del mercato e della

transizione energetica generano comunque una scarsa propensione all’acquisto e un ulteriore invecchiamento del parco auto circolanti, con, nei primi 5 mesi del 2023, l’aumento della media delle emissioni di inquinanti, salita, rispetto al 2022, da 118,5 gr/km a 120,3 gr/km.

In questo contesto, in cui le produzioni provenienti dal Far East e dell’Est Europa sono destinate a conquistare un peso maggiore – «Il vento dell’Est soffia sull’automotive» è il titolo dello studio presentato – la filiera automotive italiana va incontro a cambiamenti importanti rispetto ai quali la dimensione delle aziende e la mancanza di campioni nazionali rappresentano un fattore critico. «Nei prossimi anni assisteremo a una crescita significativa dei costruttori dell’Est Europa e dell’Asia, in grado di produrre auto a costi più competitivi, soprattutto per i segmenti piccoli e delle urban car. La filiera italiana deve allora investire sulle nuove tecnologie, anche ricorrendo ad operazioni di Merger and Acquisition, favorendo dunque il consolidamento» spiega Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company.

fonte Sole24ore

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ristori GNL: il MIT sostituisce i “file esempio”

I”file esempio” Fatture e Targhe resi disponibili  dal MIT per la presentazione delle istanze utili al rimborso GNl, sono stati sostituiti  per eliminare alcuni caratteri presenti nella prima riga dei files che avrebbero potuto provocare errori indesiderati nella procedura automatica di verifica delle istanze”.  E’ stato lo stesso MIT ad avvertire della sostituzione dei nuovi files esempio, riapprovati con Decreto Direttoriale 246 del 16 giugno 2023, che  sono disponibili sul sito del Ministero (link diretto). Nella email  inviata viene precisato che “rimangono validamente presentate le istanze già inoltrate ed accettate dalla piattaforma implementata dalla Agenzia delle Dogane”.

 

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Cassazione: importante sentenza sul rimbrso delle spese per spostamenti

La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva riconosciuto a un autista il rimborso delle spese per gli spostamenti «su direttiva aziendale e nell’interesse aziendale»  utilizzando un veicolo di sua proprietà. La Corte di Trento aveva considerato, in questo caso, orario di lavoro il tempo per lo spostamento al piazzale, anche perché la somma prevista nell’accordo sindacale era stata trattata in busta paga come lavoro straordinario sul piano fiscale e previdenziale. Poi aveva ritenuto applicabile l’art. 28 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, che prevede uno specifico rimborso per l’uso del mezzo proprio nell’interesse aziendale, da determinare come indennità mensile o come rimborso chilometrico da concordarsi tra le parti. Secondo la Corte, infatti, «lo spostamento a Sommacampagna, invece che nella sede contrattuale di lavoro di Rovereto, è uno spostamento del tutto significativo in termini di tempo e di costo… ed eseguito su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale». La Corte territoriale riteneva inoltre che l’emolumento stabilito di 11,50 euro era riferibile alla retribuzione per lavoro straordinario, ma non al rimborso delle spese: «Agli autisti è stato chiesto un aumento dell’orario di lavoro per recarsi a Sommacampagna – spiegavano i giudici di appello – e quindi si tratta di un compenso per la prestazione di lavoro e non di un rimborso dei costi sostenuti». Contro questa disposizione della Corte Trentina l’azienda aveva presentato ricorso in terzo grado nel quale si obiettava sul fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto che il tempo per lo spostamento al piazzale di Sommacampagna fosse orario di lavoro. Poi si contestava il ragionamento per cui l’accordo siglato a livello aziendale con i sindacati non avrebbe potuto regolamentare la fattispecie in esame, negando così l’autonomia contrattuale a livello aziendale e dando per scontata la prevalenza dell’accordo nazionale su quello di secondo livello. Infine, si ipotizzava che l’accordo del 2014 rientrasse nella categoria dei cd. “Accordi di forfettizzazione” previsti dall’art. 11, comma 8, lett. b, del CCNL. Questi argomenti non sono però apparsi decisivi alla Cassazione, che si è pronunciata a favore dell’autista ritenendo che la sentenza impugnata ruoti intorno all’applicabilità dell’art. 28 del CCNL che attribuisce una «indennità di uso di mezzo di trasporto», secondo l’accordo delle parti in forma di indennità mensile ovvero di rimborso chilometrico, al lavoratore che ne usa uno. Secondo il giudice di appello – interpreta la Cassazione – l’accordo sindacale aziendale non disciplina il rimborso spese, ma retribuisce in forma forfettaria e come straordinario il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il più lontano posto di lavoro. L’azienda eccepisce a questo riguardo che l’indennità presupporrebbe lo svolgimento della prestazione con l’ausilio del mezzo proprio e in costanza di orario di lavoro. Ma la sentenza impugnata ha verosimilmente ricondotto alla norma collettiva l’ipotesi concreta del dipendente che, per ragioni funzionalmente connesse al lavoro da svolgere come autista, veniva comandato a presentarsi, «su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale» non presso l’originaria sede di lavoro pattuita, ma in altro luogo, usando per il tragitto un mezzo del quale era evidentemente costretto a sostenere le spese. E questo a prescindere dalla qualificazione del tempo impiegato per lo spostamento. Per quanto poi riguarda l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’accordo aziendale del maggio del 2014 stabiliva un emolumento che non andava a compensare o ad assorbire quanto riconosciuto dalla diversa fonte contrattuale a titolo di «indennità di uso di mezzo di trasporto», si tratta dell’interpretazione del testo negoziale scelta dalla Corte tra quella del dipendente e quella dell’azienda e, nel terzo grado di giudizio, non è consentito lamentarsi della scelta dal punto di vista della legittimità perché questa è stata privilegiata rispetto all’altra nella decisione di merito. In conclusione, secondo la Cassazione, il ragionamento della Corte trentina appare assolutamente plausibile e ricostruisce correttamente la volontà negoziale dell’accordo aziendale e dei ruoli degli attori coinvolti. Di conseguenza ha respinto il ricorso nel suo complesso, condannando l’impresa al pagamento delle spese liquidate in 3.500 euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi accessori e rimborso spese generali al 15%, dando infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto.

FONTE: Uomini e Trasporti

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Autotrasporto Circolari

Circ. 40-2023 – Autotrasporto – Deduzione Irpef per spese non documentate – Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 103 del 16.06.2023.

L’imprenditore che, nel periodo d’imposta 2022 ha effettuato trasporto merci per conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ha diritto ad una deduzione forfettaria di spese non documentate di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione, dei cui dettagli tecnici diamo conto nella circolare che segue  è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Tale agevolazione infine è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Circ. 40 – 2023