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AdBlue: Agenzia delle Entrate istituisce codice tributo per credito d’imposta 15%

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta del 15% per gli acquisti di Adblue effettuati durante l’annualità 2022.Per consentire l’utilizzo in compensazione di questa agevolazione, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, il codice tributo da utilizzare è il seguente: “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”. e Entrate ricordano che ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

 

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Autotrasporto Circolari

Circ. 45-2023 – Autotrasporto – Credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue – Istituzione codice tributo – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.49-E del 31.7.2023.

Circ. 45-2023

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decreto rigassificatori: il biocarburante HVO equiparato agli altri carburanti

Il biocarburante HVO, sia per quanto riguarda il trattamento fiscale che per il rimborso delle accise, al gasolio, è  stato equiparato agli altri carburanti. Questo quanto è stato stabilito nel decreto legge sui rigassificatori

 

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Agenzia delle Entrate: ridenominato codice tributo crediti d’imposta

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è stato ridenominato. Lo ha comunicato Agenzia delle Entrate nel quale si precisa che si tratta di uno dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali. La legge di Bilancio 2020 prevedeva, a favore delle imprese “che acquistavano a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno del 20% del costo di acquisizione, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”, un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Tale codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021, è così ridenominato: “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-
bis, legge n. 178/2020”.

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UE vara il regolamento per le strutture dei carburanti alternativi

Via libera definitivo  dellUE al regolamento per le infrastrutture dei carburanti alternativi con importanti misure per promuovere l’adozione di veicoli elettrici lungo i principali corridoi di trasporto europei.  Gli Stati membri, a partire dal 2025 dovranno installare stazioni di ricarica elettrica rapida per auto e furgoni ogni 60 km lungo la rete Ten-T, in un’azione mirata a ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti. Tuttavia, l’approvazione non è stata unanime, con la Polonia e la Romania che hanno espresso voto contrario, mentre l’Italia e la Lettonia si sono astenute durante il Consiglio Ue Agricoltura tenutosi a Bruxelles. Il regolamento UE per le infrastrutture dei carburanti alternativi non si limita solo ai veicoli leggeri, ma pone anche una forte enfasi sulla necessità di fornire soluzioni di ricarica per i veicoli pesanti; saranno installate stazioni di ricarica ad alta potenza, con una capacità minima di 350 kW, ogni 60 km lungo la rete Ten-T per i veicoli pesanti.  Lungo la rete stradale più ampia, tali stazioni verranno posizionate ogni 100 km, con l’obiettivo di assicurare una copertura completa entro il 2030. Questa misura mira a incoraggiare il settore dei trasporti merci a passare a mezzi più ecologici e sostenibili, contribuendo così a ridurre significativamente le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico.Il regolamento per le infrastrutture dei carburanti alternativi, approvato dal Consiglio Ue, traccia una chiara linea temporale per l’attuazione delle misure necessarie per una transizione verso un futuro sostenibile. Le stazioni di rifornimento di idrogeno, essenziali sia per auto che per camion, dovranno essere installate dal 2030 in poi in tutti i nodi urbani e ogni 200 km lungo la rete Ten-T. Per garantire infine un’esperienza utente agevole, sono previste disposizioni che garantiranno pagamenti facili e trasparenti ai consumatori. Le norme inizieranno ad essere applicate già da agosto, con una piena attuazione prevista a partire dal 1° gennaio 2025.

 

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distacco conducenti: La UE avvia procedure di infrazione a Francia e Danimarca ed invita gli altri a chiarire

La direttiva europea che fissa precise disposizioni relative al distacco dei conducenti impegnati in missioni di trasporto stradale, garantisce il diritto dell’autista a ottenere la retribuzione vigente nel Paese in cui ha luogo il distacco e individua un quadro giuridico a cui le imprese devono attenersi nelle procedure, è stata largamente disattesa da molti Paesi della Comunità . Premesso che queste disposizioni, dovevano essere trasformate in leggi dei diversi Stati membri entro il 2 febbraio 2022, a tutt’oggi e in diversi modi, tutto ciò non è avvenuto in tanti Paesi e per questo la Commissione europea  ha richiamato questi Stati, seppure in modo diverso. La situazione più critica riguarda Francia e Danimarca alle quali l’organo esecutivo europeo ha comunicato l’avvio della procedura di infrazione tramite lettera di messa in mora, in cui si giustifica l’intervento per il mancato recepimento di tutte le misure di della direttiva all’interno della legislazione nazionale. A Italia, Belgio, Bulgaria, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Finlandia, la Commissione ha inviato semplici pareri motivati per conoscere in maniera trasparente quali siano le normative nazionali approvate per essere conformi agli vincoli indicati nella direttiva.

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e-commerce:la UE interviene per evitare frodi in materia di IVA

Dal 1° gennaio 2024 trasmissione, scambio e conservazione dei dati di pagamento per combattere le frodi in materia di Iva: la raccolta armonizzata della documentazione, effettuata dagli Stati membri e messa a disposizione dai Psp (prestatori di servizi di pagamento), permetterà di alimentare il Cesop e cioè il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Le misure introdotte hanno una funzionalità antievasione volta a contrastare le frodi realizzate nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri sempre più facilitate dalla crescita del commercio elettronico, spesso sfruttato da imprese fraudolente per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo gli obblighi in materia di Iva. In ragione, infatti, del principio di imposizione nel luogo di destinazione, per gli Stati membri di consumo è fondamentale disporre di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente tenuto conto dell’assenza di obblighi contabili in capo ai consumatori.

La maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione europea sono realizzati con pagamenti eseguiti tramite Psp, i quali detengono informazioni specifiche per identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all’indicazione della data, dell’importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente. Le autorità fiscali degli Stati membri hanno necessità di tali informazioni per individuare le imprese fraudolente ed effettuare i controlli in materia di Iva.

Da qui originano gli obblighi in capo ai Psp dettati dalle direttive europee 2020/283 e 2020/284 il cui recepimento è previsto con il decreto legislativo predisposto dal Governo, in attuazione della legge delega n. 53 del 2021 (si veda il Sole 24 Ore del 18 luglio). Verrà a tal fine aggiornato il decreto Iva introducendo un nuovo titolo II-bis contenente gli obblighi generali dei prestatori dei servizi di pagamento. Misure queste che in qualche modo anticipano ed integrano le modifiche previste dal pacchetto Vida (Vat in the digital age) circa il contenuto fiscale obbligatorio delle fatture, sia nazionali che intra-UE, all’interno delle quali occorrerà riportare, salvo eventuali emendamenti in corso di definizione, le informazioni relative all’Iban del conto bancario del fornitore su cui verrà accreditato il pagamento della fattura oltre alla data di scadenza del pagamento della fornitura di beni o servizi o, se sono stati concordati pagamenti parziali, la data e l’importo di ciascun pagamento.

In capo ai Psp saranno posti due distinti obblighi e cioè quello di conservare le informazioni relative ai servizi di pagamento e quello di comunicarle mettendole a disposizione dell’agenzia delle Entrate: il mancato adempimento causerà l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della contabilità e degli obblighi finanziari, determinando come effetto indiretto l’utilizzo di sistemi di conservazione elettronica a norma dei relativi dati al fine di garantirne autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e data certa.

Soggetti obbligati

La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ai Psp elencati all’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 2010, e cioè agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane spa, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Adempimenti

Si deve innanzitutto conservare la documentazione che riporta una serie di informazioni circa i beneficiari di pagamenti transfrontalieri effettuati in ogni trimestre civile. L’obbligo si applica soltanto se, nel corso di un singolo periodo, un Psp fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero viene calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Se il beneficiario possiede però più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario. La documentazione va inoltre conservata per tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data di pagamento.

L’ulteriore adempimento in capo ai Psp, per i quali l’Italia è stato membro di origine, è quello di comunicare i relativi dati all’agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche di trasmissione che saranno definite con un apposito provvedimento direttoriale. Le Entrate metteranno poi a disposizione tali informazioni al Cesop.

Dati da conservare

Il set di informazioni da conservare comprende il Bic o altro codice identificativo d’azienda del Psp, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l’Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento.

Fonte Sole24ore

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autotrasporto: la Regione Sicilia stanzia 800 milioni

Uno stanziamento regionale di 800 mila euro per gli autotrasportatori di merci infiammabili e pericolose che devono raggiungere le isole minori. Il governo Schifani, attraverso l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, ha proposto il contributo all’interno del disegno di legge 21/A Stralcio II approvato ieri dall’Assemblea regionale siciliana. Un provvedimento che si è reso necessario per sostenere economicamente il settore del trasporto “Adr” che rischiava di essere penalizzato dalla recente rescissione del contratto di servizio tra Caronte&Tourist e la Regione. La compagnia di navigazione, infatti, in un vertice con il presidente Schifani aveva garantito i collegamenti a tariffe ministeriali per residenti e turisti, ma annunciato la volontà di ricorrere alle tariffe del libero mercato per il servizio di trasporto con navi ro-ro. Quindi, per gli autotrasportatori si profilava un costo più elevato per raggiungere le isole minori della Sicilia. «Il nostro obiettivo è sterilizzare gli aumenti. Grazie a questo contributo – dice il presidente Schifani – scongiuriamo il rischio dell’aumento del prezzo del carburante per residenti e turisti, per di più in piena stagione estiva. Allo stesso tempo, evitiamo che schizzino verso l’alto i costi a carico degli autotrasportatori che quotidianamente, per lavoro, raggiungono le isole siciliane. Era un impegno che, con serietà, il governo regionale aveva preso all’indomani della comunicazione della rescissione del contratto di servizio con la compagnia di navigazione. Oggi, con soddisfazione, possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto». «È un tema che ci sta molto a cuore – commenta l’assessore Aricò – perché riguarda cittadini e sistema produttivo. Ringrazio tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione, per lo spirito di collaborazione che hanno dimostrato approvando la proposta del governo regionale».  Il contributo regionale, calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi regionali per il trasporto “Adr” di merci infiammabili e pericolose, sarà erogato per tutte le tratte da e per le isole Eolie, le Egadi e Ustica. Rimane invariato, invece, il costo di trasporto per Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

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Autotrasporto Circolari

Circ. 44-2023 – Autotrasporto – Credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue e di GNL – Riapertura piattaforme per la presentazione delle istanze – Comunicato MIT-ADM del 18.7.2023.

Circ. 44-2023

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Contributi AdBlue e GNL: Comunicato stampa MIT su correzioni istanze

Questo il testo del comunicato stampa MIT

“Si comunica che, esclusivamente al fine di consentire la correzione delle istanze già presentate
e che non risultano correttamente acquisite, le due piattaforme implementate dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli in attuazione dei decreti direttoriali:
– n. 192 del 11 maggio 2023 e per il contributo per acquisto componente AdBlue (solo novembre
e dicembre 2022)
– n. 198 del 15 maggio 2023 e successive modifiche per il contributo per acquisto GNL
saranno rese entrambe disponibili dalle ore 16:00 del giorno 20 luglio fino alle ore 16:00 del giorno
27 luglio 2023.
Al fine di rendere edotti i soggetti interessati, il presente comunicato sarà pubblicato nel sito delle
amministrazioni interessate e trasmesso alle associazioni di categoria degli autotrasportatori”.

Roma, 18 luglio 2023