Legame con il Paese ospitante, tipologia dell’operazione di trasporto in termini di circolazione delle merci e coinvolgimento del conducente nell’operazione. Sono questi i tre criteri fondamentali stabiliti dalla Direttiva Comunitaria per classificare un conducente sottoposto alla disciplina del distacco internazionale; oppure se facendo soltanto un servizio fuori da confini nazionali, da intendersi come trasporto transfrontaliero o internazionale. Queste le direttive contenute nel documento preparato dalla Direzione generale della mobilità e dei trasporti a uso e consumo di un gruppo di esperti che ancora sta studiando i diversi casi della normativa. Il documento, diffuso in Italia da FAI, ha l’obiettivo di chiarire alcune casistiche specifiche legate al cambio di conducenti o di unità di trasporto (rimorchi o semirimorchi) fuori dai confini del paese di stabilimento dell’azienda di autotrasporto da cui dipendono gli autisti. La DG Move chiarisce che «non è sufficiente limitarsi alla tipologia dell’operazione di trasporto per quanto riguarda la circolazione delle merci (bilaterale, non bilaterale, cabotaggio), ma è necessario tenere conto del coinvolgimento del conducente nell’operazione di circolazione delle merci, anche quando le merci vengono trasferite ad un altro conducente». Quindi il distacco non si applica quando il vettore carica il rimorchio nel Paese di stabilimento, lo sgancia in un altro Stato dove, a sua volta, aggancia un altro rimorchio che riporta nel suo Paese di stabilimento. Come descritto nel primo scenario in cui un conducente impiegato da un’azienda con sede in Germania carica un rimorchio pieno di merci a Mannheim (Germania) e incontra un altro conducente a Lione (Francia) per scambiare rimorchi. Il primo conducente ritorna al punto di partenza a Mannheim (Germania) con il rimorchio pieno di merci, preso in consegna dall’altro autista. In questo caso non si tratta di distacco perché il vettore ha sede in Germania, trasporta merci tra la Germania e la Francia e la Francia e la Germania, per cui inizia e termina le operazioni nel suo Stato di stabilimento. Il distacco invece è applicabile quando il conducente carica in un Paese europeo diverso da quello di stabilimento, scambia il semirimorchio in un terzo Stato e riporta il semirimorchio agganciato nel primo Paese di partenza, diverso da quello di stabilimento dell’azienda. Questo schema viene illustrato nello scenario 2 in cui «un conducente impiegato da un’azienda con sede in Portogallo carica un rimorchio pieno di merci a Mannheim (Germania) e incontra un altro conducente a Lione (Francia) per scambiare rimorchi. Il primo conducente ritorna al punto di partenza a Mannheim (Germania) con un rimorchio pieno di merci preso in consegna dall’altro conducente incontrato in Francia». In questa situazione, il conducente è considerato distaccato in Germania e Francia. Il documento illustra anche altri casi. Da segnalare quello di una società con sede in Portogallo che, affida un carico dalla Germania al Portogallo, a 3 soggetti autisti diversi: sono da considerare distaccati i due che fanno il servizio dalla Germania alla Francia e dalla Francia alla Spagna, ma non quello che dalla Spagna porta il carico in Portogallo, paese di origine dell’azienda.